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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI
L'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica "AMICI DEL BRIDGE BARI" è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., per fini sportivi senza scopo di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito indicata semplicemente come Associazione)
Essa ha come finalità principale quella di praticare e diffondere il gioco del bridge, nonché‚ quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di organizzare l'attività sportiva e agonistica dilettantistica, compresa l'attività didattica e formativa, e più in generale praticare le attività considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle Disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del bridge. Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.
Per il raggiungimento di tali scopi:
  1. aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e s'impegna a farne osservare dai propri associati lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni, nonché a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI;
  2. cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
  3. porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quello internazionale dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;
  4. organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B.: qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale, regionale o nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;
  5. promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.
L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.
Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale purché strettamente connessa al fine istituzionale quale, a titolo esemplificativo:
  • attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posto di ristoro;
  • vendita di articoli sportivi;
  • promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, di attività svolta da associati o tesserati dell'Associazione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
L'Associazione è caratterizzata dal principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere e il relativo verbale deve essere trasmesso alla F.I.G.B. affinché sia inserito nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Il Consiglio Direttivo è altresì deputato all'individuazione delle modalità per il conseguimento degli scopi sociali nonché a concludere operazioni contrattuali e qualsivoglia altro atto all'uopo necessario.
Art. 2 - SEDE E DURATA
La sede dell'Associazione è in Bari, attualmente al Viale Einaudi n.51.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 - COLORI SOCIALI
I colori sociali sono: bianco e rosso.
Art. 4 - I SOCI
L'Associazione si compone di Soci distinti nelle seguenti categorie:
  1. soci fondatori
    Sono SOCI FONDATORI sia coloro che hanno contribuito alla costituzione vera e propria dell'Associazione sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa entro un anno dall'avvenuta affiliazione alla F.I.G.B., e sempre che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota sociale. A detta categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto nelle Assemblee indette dall'Associazione stessa. Ai soli Soci Fondatori chiamati a ricoprire - nel momento della costituzione dell'Associazione - cariche sociali, nell'ambito degli Organi istituzionali, è riconosciuto, altresì, lo stato di "SOCIO ONORARIO", e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di "dimissioni irrevocabili".
    La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al testo del presente Statuto ritualmente apportate dall'Assemblea dei Soci;
  2. soci onorari
    Sono ONORARI i Soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote sociali; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto.
  3. soci ordinari
    Sono ORDINARI i Soci che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. Essi hanno l'obbligo di versare la tassa di ammissione, le quote sociali e i contributi deliberati secondo le norme del presente Statuto.
  4. soci aggregati
    Sono Soci AGGREGATI il coniuge o il convivente "more matrimoniale" che risulti da autocertificazione ex legge n. 445/2000 del Socio Ordinario, nonché i figli minori di questi. La qualifica di Socio Aggregato viene persa contestualmente alla perdita della qualifica di Socio da parte del Socio Ordinario. In tal caso, il Socio Aggregato può proporre domanda al Consiglio Direttivo per diventare Socio Ordinario. Se ammesso, sarà esonerato dal pagamento della quota di ammissione. Il coniuge o il convivente "more matrimoniale" predetti sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e contributi straordinari. Le eventuali quote associative annuali vengono fissate dal Consiglio Direttivo.
  5. soci juniores
    Sono JUNIORES i Soci di età compresa tra il sedicesimo e il ventiseiesimo. La tassa di ammissione e le quote sociali, ordinarie e straordinarie, dei Soci Juniores sono ridotte del 50% (cinquanta per cento).
    Per quanto riguarda i SOCI JUNIORES minorenni è necessario che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale presentino al Consiglio Direttivo apposita domanda per la partecipazione alle anzidette manifestazioni e forniscano al Consiglio Direttivo apposita dichiarazione liberatoria. Nell'anno successivo a quello del compimento del ventiseiesimo anno, i Soci Juniores passano automaticamente nella categoria dei Soci Ordinari.
Il Socio il quale debba assentarsi in modo continuativo da Bari per almeno sei mesi può essere, su motivata richiesta, collocato nella posizione di "Socio Assente" con delibera del Consiglio Direttivo. Il "Socio Assente" è tenuto al pagamento di una quota sociale pari ad un quarto di quella prevista per la categoria cui egli appartiene. Al termine dell'assenza, il Socio è tenuto al pagamento dei contributi straordinari eventualmente deliberati durante la sua assenza. La posizione di "Socio Assente" non può superare i due anni consecutivi. Il Socio non può essere ricollocato nella posizione di "Socio Assente" se non sia trascorso almeno un anno dalla data dell'ultimo rientro dall'assenza.
Tutti i soci devono essere tesserati alla F.I.G.B. e la tipologia di tesseramento corrisponderà all'attività praticata dal socio.
Art. 5 - I TESSERATI
I Tesserati sono le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento divengono soggetti dell'ordinamento sportivo e aderiscono alla FIGB a cui l'Associazione è affiliata e sono autorizzati a svolgere attività sportiva con l'Associazione secondo gli status previsti dalla FIGB (Articolo 13/I dello Statuto atleti-dirigenti-giudici-arbitri-tecnici-istruttori).
I Tesserati ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dalla FIGB.
I Tesserati hanno diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGB, sono in possesso della tessera rilasciata dalla FIGB e sono tenuti all'osservazione delle norme della FIGB, del CONI, nonché della Federazione internazionale di appartenenza della FIGB.
Laddove previsto dal Consiglio Direttivo, i Tesserati dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
Il minore che abbia compiuto i 12 (dodici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.
Art. 6 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO
Per essere ammessi alla categoria di Socio di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 4, deve essere presentata domanda di ammissione, controfirmata da almeno un altro Socio. In caso di minore, la domanda deve essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Il Consigliere Segretario, effettuata l'istruttoria della domanda, se accerta che ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto, dispone che una copia della domanda stessa sia affissa nella Sede Sociale per un periodo di dieci giorni, durante il quale ogni Socio può esprimere per iscritto il suo parere circa l'ammissione del candidato. Trascorso detto termine, la domanda, con le osservazioni pervenute, è presa in esame dal Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia inappellabilmente con votazione personale e segreta. La domanda è accolta se il numero dei voti favorevoli è maggiore del doppio del numero dei voti contrari. La domanda respinta non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni dalla votazione con esito negativo. La mancata comunicazione da parte del Consiglio entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda equivale a reiezione della stessa.
Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "aspirante".
Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione - anche verbale - dell'avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario dell'Associazione.
Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.
Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e dal Revisore dei Conti.
Art. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
In particolare, i Soci hanno diritto di:
  1. partecipare alle Assemblee e votare nelle stesse;
  2. frequentare la Sede Sociale;
  3. partecipare ai tornei e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione e/o dalla F.I.G.B.;
  4. richiedere alla Presidenza, sotto la propria personale responsabilità, inviti per la frequentazione della Sede Sociale secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  5. adire gli Organi Sociali con proposte, esposti, reclami.
I Soci hanno il dovere di:
  1. osservare le norme dello Statuto Sociale e le deliberazioni degli Organi Sociali;
  2. corrispondere, nei modi e termini prescritti dal Consiglio Direttivo, la tassa d'ammissione e le quote sociali, ordinarie e straordinarie, nella misura determinata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio Direttivo;
  3. osservare gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. dalla stessa recepiti e accettarli come personalmente cogenti;
  4. versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande;
  5. osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.
Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci cessano di far parte dell'Associazione:
  1. per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali per tutto l'anno in corso. Il Socio che presenti le dimissioni dopo il 30 (trenta) settembre resta obbligato al pagamento dei contributi ordinari e straordinari sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo;
  2. per mancato pagamento delle quote sociali. Egli sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero con comunicazione telematica che ne garantisca la ricezione, a versare il relativo importo, maggiorato delle spese, entro sette giorni dalla ricezione del sollecito. Dopo l'invio di tale sollecito, il Socio ritardatario non potrà frequentare la Sede Sociale finché non avrà saldato il suo debito. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata, il Socio verrà cancellato dall'Albo dei Soci, ferme restando tutte le sue obbligazioni nei confronti dell'Associazione;
  3. per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali. Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, dagli impianti o dagli incarichi sociali. Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'Assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 9 - ORGANI SOCIALI
Gli Organi dell'Associazione sono:
  1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto a voto
  2. IL PRESIDENTE
  3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  4. IL REVISORE DEI CONTI
  5. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto a voto e in regola con il versamento delle quote.
I Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa. Il minore esercita il diritto di voto attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale.
La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire con avviso scritto, anche telematicamente, inviato dal Presidente ai Soci stessi o da consegnarsi a mano, dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno e indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione per la prima e la seconda convocazione.
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:
  1. ogni anno, entro il 30 (trenta) aprile, per votare la relazione tecnico-morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui Rendiconti finanziari preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo e, infine, sugli altri argomenti posti all'o.d.g.;
  2. ogni 4 (quattro) anni, entro il 15 (quindici) marzo dell’anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive tutti gli Organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub 1).
Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:
  1. l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
  2. l’elezione degli organi sociali.
L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 (due terzi) d i tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Deve, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero, per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Dovrà essere, infine, convocata nell'ipotesi di cui all'art. 15, 5° comma del presente Statuto.
Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Generale straordinaria:
  1. le modifiche al presente Statuto, con le maggioranze previste dal successivo art. 24;
  2. le deliberazioni su contributi straordinari a carico dei Soci;
  3. la deliberazione di scioglimento della Associazione, con la maggioranza prevista dall’art. 23, e la conseguente nomina del Comitato di liquidazione e la determinazione dei relativi poteri;
  4. la deliberazione sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'Associazione in conformità alla vigente normativa, con la maggioranza prevista dall’art. 23;
  5. le decisioni, in grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo non oltre 40 (quaranta) giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa.
ART. 11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
In caso di assenza o impedimento di entrambi, l’Assemblea elegge il Presidente tra i gli intervenuti aventi diritto al voto.
Il Presidente nomina, tra i soci presenti, un segretario, il quale provvede alla redazione del verbale.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 (tre quinti) degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, successiva di due ore, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni avente diritto può essere portatore, al massimo, di due deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
L’Assemblea, regolarmente indetta e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci, anche per gli assenti e i dissenzienti.
Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 e dal quarto comma dell’art. 13.
Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'Assemblea - si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
ART. 12 - IL PRESIDENTE
Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 (quattro) anni coincidenti col quadriennio olimpico e può essere riconfermato.
Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel Rendiconto economico-finanziario o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.
Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
In particolare, il Presidente:
  1. presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e ne sottoscrive i verbali;
  2. rappresenta l'Associazione in tutti gli affari;
  3. effettua tutte le operazioni bancarie necessarie;
  4. rappresenta l'Associazione innanzi a tutte le Autorità dello Stato con facoltà di proporre istanze, domande e transazioni;
  5. nomina avvocati e procuratori legali.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice-presidente.
Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 (sei) mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al rinnovo di tutte le cariche sociali.
Il Presidente può delegare - anche in via permanente - la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B. soltanto al Vice-presidente.
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci - con distinta votazione - sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto; per l’elezione a Presidente è necessario ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi dall’Assemblea; nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.
ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da otto membri eletti dall'Assemblea, con due separate e successive votazioni, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente, e del quarto comma del presente articolo.
Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ha la precedenza il socio che vanta maggior anzianità di appartenenza all'Associazione, e, in caso di ulteriore parità, il Socio maggiore di età.
Il voto dato ad un Socio di cui sia stato indicato solo il cognome viene considerato valido se, al momento, dell'Associazione non faccia parte altro Socio con lo stesso cognome.
Possono essere presentate liste contenenti i nominativi di un Presidente e di otto Consiglieri candidati alle cariche sociali. In tal caso, i partecipanti all'Assemblea, all'unanimità, possono proclamare eletti il Presidente e i Consiglieri di tale lista. Per la presentazione della lista si segue la procedura di cui all’art. 17.
Il Presidente dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione delle Cariche Sociali, deve darne immediata comunicazione per iscritto agli eletti.
Entro il termine di 7 (sette) giorni il Socio eletto può manifestare la sua rinuncia per iscritto al Presidente dell'Assemblea e viene sostituito da chi ha seguito, nell’Assemblea, gli eletti in ordine di voti.
Il diritto di essere eletti alle cariche sociali è riservato ai soci di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) (purché abbiano computo il diciottesimo anno di età) dell’art. 4.
Il C.D. dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico, e può essere riconfermato.
Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il C.D., nella sua prima riunione, nomina un Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra i non Soci. Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non possono disporre di voto in seno al C.D. stesso.

Il TESORIERE:
  1. sovraintende alla contabilità;
  2. s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri;
  3. predispone i bilanci (consuntivo e preventivo) e li sottopone al C.D. entro il primo mese di ogni anno sociale;
  4. provvede alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il SEGRETARIO:
  1. provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale;
  2. cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, firmandoli insieme al Presidente;
  3. dà esecuzione alle deliberazioni del C.D.;
  4. cura la corrispondenza ordinaria;
  5. conserva gli atti dell'Associazione;
  6. firma, su incarico del Presidente, gli inviti per le sedute consiliari e le partecipazioni per gli avvenimenti agonistici e mondani;
  7. comunica agli interessati l'ammissione a Socio e il passaggio di categoria;
  8. cura la tenuta dell'albo dei Soci;
  9. vigila sulla manutenzione del materiale esistente nella sede sociale e ne è il consegnatario;
  10. provvede al governo del personale e sorveglia che i locali siano tenuti in perfetto stato di manutenzione, pulizia e decenza.
Le dimissioni o la decadenza della metà più uno dei componenti il C.D. determina la decadenza dell’organo e di conseguenza, si deve procedere, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al rinnovo di tutte le cariche sociali.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale.
Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale ed amministrativa dell'Associazione, ne promuove lo sviluppo e ne regola il funzionamento.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  1. esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
  2. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni allo stesso;
  3. curare gli affari d'ordine amministrativo;
  4. approvare il programma sportivo dell'Associazione;
  5. nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, i quali si possono scegliere anche al di fuori del C.D.; in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. con voto consultivo;
  6. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2, D.Lgs. n.39 del 28 febbraio 2021, redigere, secondo le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Gioco Bridge, il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta.
    Per la puntuale applicazione di tale codice di condotta il C.D. nomina quale Responsabile un soggetto competente, autonomo e indipendente anche rispetto all'organizzazione sociale, al quale è affidato il compito di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n.198/2006 attuati in danno dei tesserati, specie se minori di età, nell'ambito della F.I.G.B..
    Alle norme contenute nel Modello in oggetto sono tenuti ad uniformarsi tutti i soci della Associazione.
    Il nominativo del Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo dovrà essere tempestivamente comunicato per la funzione attribuitagli, a tutti i soci e tesserati;
  7. stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 10;
  8. emanare norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i Soci, riguardo alla frequenza, all'uso e al funzionamento dei locali e dei servizi;
  9. decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
  10. proporre le modifiche dello Statuto Sociale;
  11. procedere ad acquisti e vendite chiedendo, per operazioni di straordinaria amministrazione non previste in bilancio, la preventiva autorizzazione all'Assemblea dei Soci;
  12. prendersi cura del patrimonio sociale e provvedere alla sua amministrazione;
  13. determinare l’ammontare delle quote associative annuali delle varie categorie di Soci, ovvero delle eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione;
  14. promuovere campagne associative promozionali.
Il C.D. deve riunirsi almeno 5 (cinque) volte l'anno.
Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo decade dalla carica e viene sostituito da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.
ART. 14 - IL REVISORE DEI CONTI
La revisione dei conti è affidata ad un organo monocratico eletto dall'Assemblea, anche tra i non soci.
L’Assemblea elegge, altresì, con le stesse modalità, un revisore supplente.
Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli assolve al suo mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare ha il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; può assistere a tutte le riunioni del C.D. e ha l'obbligo di presentare per iscritto una Relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.
Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Revisore dei Conti può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci, che dovrà effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
Il Revisore dei Conti può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. della Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.
ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea ordinaria elegge, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 (quattro) anni. Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e un supplente; tutti sono rieleggibili.
Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B.
Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.
Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.
I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 (trenta) giorni, dinanzi all'Assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni.
ART. 16 - INCOMPATIBILITA'
La carica di componenti il C.D., compreso il Presidente, quella di Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.
In base al D.Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuto dal CONI.
ART. 17 - CANDIDATURE E REQUISITI
Coloro che intendano essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi dell'Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 5 (cinque) giorni prima della data prestabilita per la effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'Albo.
Per concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento Organico F.I.G.B.
ART. 18 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 (quattro) anni coincidenti con il quadriennio olimpico. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti.
La decadenza del Presidente o della metà più uno dei componenti il C.D., per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione di tutte le cariche sociali, che dovrà effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dall'evento.
Il Presidente e Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.
ART. 19 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI
E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti l'intero Consiglio.
E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.
E' consentita, altresì, la modifica dei componenti del C.D. in numero non superiore a 2 (due) con rappresentanti di società abbinate o sponsorizzatrici purché si proceda alla loro elezione nei termini previsti per l’integrazione degli organi.
ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio.
ART. 21 - CONTROVERSIE
I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.
ART. 22 - PATRIMONIO - ENTRATE
Il Patrimonio è costituito da:
  1. attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
  2. tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.
Le Entrate sono costituite da:
  1. quote sociali e tasse di ammissione;
  2. eventuali contributi straordinari a carico dei Soci o di Enti pubblici o di società private;
  3. incassi da attività e manifestazioni sportive o ad essi connessi;
  4. eventuali donazioni o lasciti;
  5. qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
ART. 23 - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento della Associazione deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea nomina un comitato, composto da tre Soci, per la liquidazione delle attività. Soddisfatte tutte le passività sociali l'Assemblea dei Soci viene convocata un'ultima volta per decidere, con la stessa maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto a voto, sulla devoluzione dei patrimonio sociale residuo a fini sportivi. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 24 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Le modificazioni del presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale è validamente costituita con la presenza della metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.
Le modifiche si intendono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.
Art. 25 - LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., secondo il principio di pari dignità e opportunità.
Ai lavoratori sportivi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 26,34 e 35 del D.Lgs, 36/2021 e ss. mod..
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti è possibile sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del Codice Civile. In questo caso si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
Sono ammesse anche le prestazioni da parte di volontari, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni è ammesso esclusivamente il rimborso spese documentate. Per i dipendenti pubblici, qualora si preveda lo svolgimento di attività nell’ambito del lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altri rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.
E’ previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi.

F.to Francesco Petrelli

F.to Notaio Fabio Mori L.S.