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Art. 1
(Scopi e attivita')
  1. E' costituita l'Associazione denominata "AMICI DEL BRIDGE".
  2. Tale Associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di contribuire alla conoscenza, diffusione e pratica del gioco del bridge. La stessa esclude dai propri intendimenti ogni fine di lucro e si propone, inoltre, di:
    1. promuovere attività ricreative, culturali, turistiche e sportive fra gli associati;
    2. provvedere all'utilizzazione del tempo libero nelle sue varie manifestazioni;
    3. favorire lo svolgimento della vita associativa e lo scambio d'idee, esperienze e conoscenze fra i Soci.
  3. Le modalità per il conseguimento degli scopi di cui al comma 2 sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale può concludere le operazioni contrattuali di qualsiasi natura e compiere gli atti ritenuti necessari e utili.
Art. 2
(Sede e durata)
  1. L'Associazione ha sede in Bari, alla via A. Russo Frattasi n.18. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3
(Soci)
  1. L'Associazione si compone di Soci distinti nelle seguenti categorie:
    1. Fondatori
    2. Ordinari
    3. Juniores
    4. Temporanei
    5. Assenti
  2. Possono essere Soci dell'Associazione "Amici del Bridge" anche altri enti.
Art. 4
(Soci Fondatori)
  1. Sono Soci Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché‚ coloro i quali saranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo entro novanta (90) giorni dalla costituzione dell'Associazione stessa. Acquistano, inoltre, diritto di passaggio nella categoria dei Soci Fondatori coloro i quali abbiano maturato l'anzianità di almeno cinque anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione, purché‚ il numero dei Soci Fondatori non sia superiore ad un quarto di quello complessivo dei Soci.
  2. Il passaggio di categoria viene deliberato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno. Qualora il numero degli aventi diritto superi il numero dei posti disponibili, vengono preferiti i Soci iscritti da più tempo all'Associazione. In caso di ulteriore parità sono preferiti i Soci di età maggiore.
Art. 5
(Soci Ordinari - Juniores - Temporanei)
  1. Sono Soci "Ordinari", "Juniores", "Temporanei", coloro i quali, avendo compiuto la maggiore età ed avendo i requisiti previsti dal presente Statuto, ne facciano domanda e vengano ammessi come tali con delibera del Consiglio Direttivo. Una volta accettata la domanda, il nuovo Socio è obbligato ad osservare le norme del presente Statuto, di cui prende visione, nonché‚ le deliberazioni degli Organi Sociali.
Art. 6
(Soci Juniores)
  1. "Soci Juniores" sono i giovani d'età compresa fra il diciottesimo e il ventiseiesimo anno. La tassa di ammissione e le quote sociali, ordinarie e straordinarie, dei Soci Juniores sono ridotte del cinquanta per cento (50%).
  2. Nell'anno successivo a quello del compimento del ventiseiesimo anno, i Soci Juniores passano automaticamente nella categoria dei Soci Ordinari.
Art. 7
(Minorenni)
  1. Data la gran diffusione del gioco del bridge fra i giovani, e considerato che tale gioco viene insegnato anche nelle scuole, alle manifestazioni bridgistiche (corsi, seminari, tornei) organizzate dall'Associazione, e solo a queste, potranno partecipare anche giovani di età inferiore ai 18 anni, purché:
    • abbiano compiuto quattordici anni;
    • i genitori esercenti la potestà presentino al Consiglio Direttivo apposita domanda per la partecipazione alle anzidette manifestazioni;
    • i genitori forniscano al Consiglio apposita dichiarazione liberatoria.
  2. Per la partecipazione del minore alle attività bridgistiche non sarà richiesta la tassa di iscrizione e le quote sociali saranno ridotte nella misura del cinquanta per cento (50%).
  3. Al compimento del diciottesimo anno il minore, rientrando nella categoria "juniores", dovrà presentare personale domanda d'iscrizione all'Associazione e versare il cinquanta per cento (50%) della tassa d'ammissione vigente al momento in cui i genitori esercenti la potestà avevano presentato domanda per la sua ammissione.
Art. 8
(Soci Temporanei)
  1. Coloro i quali, per motivi inerenti alla propria attività, abbiano temporanea residenza, domicilio o dimora in Bari o provincia, possono chiedere di essere ammessi come Soci Temporanei per un periodo non superiore ad anni due.
  2. I Soci Temporanei sono tenuti soltanto al pagamento delle quote sociali ordinarie. Ove chiedano di diventare Soci "Ordinari" dovranno corrispondere la tassa d'ammissione nella misura vigente al momento in cui erano diventati Soci Temporanei.
Art. 9
(Soci Assenti)
  1. Il Socio, il quale debba assentarsi in modo continuativo da Bari per almeno sei mesi, può essere, su motivata richiesta, collocato nella posizione di "Socio Assente" con delibera del Consiglio Direttivo.
  2. Il "Socio Assente" è tenuto al pagamento di una quota sociale pari ad un quarto di quella prevista per la categoria cui egli appartiene. Al termine dell'assenza il Socio è tenuto al pagamento dei contributi straordinari eventualmente deliberati durante la sua assenza.
  3. La posizione di "Socio Assente" non può superare i due anni consecutivi.
  4. Il Socio non può essere ricollocato nella posizione di "Socio Assente" se non sia trascorso almeno un anno dalla data dell'ultimo rientro dall'assenza.
Art. 10
(Associazioni)
  1. Possono essere Soci anche altre Associazioni aventi finalità e scopi similari.
  2. Il Consiglio Direttivo potrà determinare una quota forfetaria che dovrà essere versata da tali Associazioni, dopo aver stabilito le modalità e i tempi di frequentazione della Sede Sociale da parte dei Soci di tali Associazioni. Il Consiglio potrà del pari stipulare accordi con altre Associazioni per la frequentazione della Sede Sociale, sempre previa determinazione dei modi e tempi di tale frequentazione e della quota forfetaria da corrispondere.
Art. 11
(Ospiti)
  1. Il Presidente, anche su richiesta di un Socio, può ammettere degli ospiti a frequentare la Sede Sociale per non più di tre volte. Tale invito comporta da parte dell'ospite l'accettazione di tutte le norme regolamentari dell'Associazione. I Soci che propongono degli invitati sono personalmente responsabili del comportamento di questi ultimi.
Art. 12
(Partecipazione ai tornei)
  1. La partecipazione ai tornei organizzati dall'Associazione "Amici del Bridge" è riservata ai Soci di tale sodalizio.
  2. Si potrà derogare alla limitazione di cui innanzi, salvo parere contrario del Consiglio, per particolari circostanze, come, ad esempio: per le persone, non residenti, che solo saltuariamente si trovino nella città ove è ubicata la sede sociale; per le persone, non residenti nel Comune della sede sociale ed appartenenti ad altri Circoli, nei cui confronti l'Associazione "Amici del Bridge" intenda ricambiare l'ospitalità offerta ai propri Soci.
Art. 13
(Domanda di ammissione)
  1. La domanda d'ammissione a Socio deve essere sottoscritta dal candidato e controfirmata da almeno un Socio Fondatore, il quale deve fornire una breve presentazione al Consiglio Direttivo.
  2. I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono controfirmare, quali presentatori, le domande d'ammissione.
  3. Il Consigliere Segretario, effettuata l'istruttoria della domanda, se accerta che ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto, dispone che una copia della domanda stessa sia affissa nella Sede Sociale per un periodo di dieci giorni, durante il quale ogni Socio può esprimere per iscritto il suo parere circa l'ammissione del candidato. Trascorso detto termine, la domanda, con le osservazioni pervenute, è presa in esame dal Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia inappellabilmente con votazione personale e segreta.
  4. La domanda è accolta se il numero dei voti favorevoli è maggiore del doppio del numero dei voti contrari.
  5. La domanda respinta non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni dalla votazione con esito negativo.
  6. La mancata comunicazione da parte del Consiglio entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda equivale a reiezione della stessa.
Art. 14
(Perdita della qualifica di socio)
  1. La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.
Art. 15
(Dimissioni)
  1. Le dimissioni da Socio devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali per tutto l'anno in corso. Il Socio che presenti le dimissioni dopo il 31 (trentuno) ottobre resta obbligato al pagamento dei contributi ordinari e straordinari sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.
Art. 16
(Domanda di riammissione)
  1. Il Socio, il quale si sia regolarmente dimesso, può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità previste dal presente Statuto. Il Socio radiato non può essere riam-messo.
Art. 17
(Diritti dei Soci)
  1. I Soci hanno il diritto di:
    • frequentare la Sede Sociale e farla frequentare dal proprio coniuge, o convivente, e dai figli non coniugati che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età

    • partecipare ai tornei ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;

    • richiedere alla Presidenza, sotto la propria personale responsabilità, inviti per la frequentazione della Sede Sociale secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;

    • adire gli Organi Sociali con proposte, esposti, reclami.
Art. 18
(Assemblee e cariche sociali)
  1. I Soci Fondatori, Ordinari e Juniores, hanno il diritto di intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle Assemblee generali.
  2. Il diritto di essere eletti alle cariche sociali è riservato ai Soci Fondatori nonché‚ a quelli fra i Soci Ordinari o Juniores, i quali, alla data della votazione, abbiano maturato un'anzianità di almeno due anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione.
Art. 19
(Diritti dei Soci Fondatori)
  1. I Soci Fondatori hanno il diritto di:
    • votare con voto doppio nelle Assemblee generali;

    • intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle Assemblee dei Soci Fondatori;

    • presentare candidati a Socio;

    • proporre modifiche del presente Statuto; tali proposte vengono sottoposte all'Assemblea dei Soci Fondatori ove siano sottoscritte da almeno un decimo dei Soci Fondatori medesimi.

Art. 20
(Obblighi dei Soci)
  1. I Soci hanno il dovere di:
    • osservare le norme dello Statuto Sociale nonché le deliberazioni degli Organi Sociali;

    • corrispondere, nei modi e termini prescritti dal Consiglio Direttivo, la tassa d'ammissione e le quote sociali, ordinarie e straordinarie, nella misura determinata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
Art. 21
(Pagamento delle quote sociali)
  1. Le quote sociali annue, così come determinate nell'atto costitutivo, e dall'Assemblea dei Soci Fondatori in seguito, potranno essere corrisposte in un'unica soluzione anticipata oppure ratealmente secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  2. La tassa d'ammissione sarà corrisposta all'atto dell'ammissione stessa.
  3. Qualora il Socio non versi le quote sociali dovute, sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R., a versare il relativo importo, maggiorato delle spese, entro sette giorni dalla ricezione del sollecito. Dopo l'invio di tale sollecito, il Socio ritardatario non potrà frequentare la Sede Sociale finché non avrà saldato il suo debito.
  4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata, il nome del Socio moroso sarà iscritto per sessanta giorni in apposito quadro affisso nella Sede Sociale. Dopo di che, continuando a restare insolvente, il Socio verrà cancellato dall'Albo dei Soci, ferme restando tutte le sue obbligazioni nei confronti dell'Associazione.
Art. 22
(Probiviri)
  1. Per qualunque violazione delle norme statutarie e/o delle deliberazioni degli Organi Sociali, per qualunque atto di una certa gravità compiuto anche al di fuori della Sede Sociale, nonché per qualunque mancanza ai doveri di correttezza sia nei riguardi di altri Soci che di persone che per qualunque motivo si trovino presso la Sede Sociale, il Socio è deferito, su iniziativa del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri.
  2. Qualora nella controversia sia coinvolto un componente del Consiglio Direttivo o un suo familiare, il Socio interessato può adire direttamente il Collegio dei Probiviri mediante richiesta scritta e motivata.
  3. Il Consiglio Direttivo e, nei casi urgenti, il Presidente, adottano i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni.
Art. 23
(Patrimonio sociale)
  1. Il patrimonio sociale è costituito: dai mobili e dagli immobili di proprietà dell'Associazione; da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da erogazioni, donazioni e lasciti.
  2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
    • dalle tasse di ammissione, dalle quote sociali, dai contributi straordinari;

    • dalle tasse di gioco e dai proventi derivanti da manifestazioni e tornei;

    • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 24
(Esercizio finanziario)
  1. L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
Art. 25
(Assemblee generali dei Soci)
  1. Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
  2. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione entro il primo trimestre di ogni anno per la relazione annuale morale e finanziaria, nonché‚ per la presentazione e l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo). Ad essa è attribuita in via esclusiva la competenza per la elezione delle cariche sociali.
  3. Le Assemblee Generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo:
    • su iniziativa del Presidente;

    • per delibera del Consiglio Direttivo;

    • su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri;

    • su domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 26
(Convocazione delle Assemblee generali)
  1. Gli avvisi di assemblea vanno comunicati agli aventi diritto a mezzo di circolare spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
  2. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione per la prima e la seconda convocazione.
Art. 27
(Assemblee generali: Costituzione - Deliberazioni - Votazioni)
  1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
  2. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea elegge tra gli intervenuti aventi diritto al voto il Presidente.
  3. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i Soci presenti, un segretario, il quale provvede alla redazione del verbale.
  4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza assoluta degli intervenuti: in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  5. Le votazioni avvengono per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.
  6. Al Socio non può essere conferita più di una delega.
  7. L'Assemblea, regolarmente indetta e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci, anche per gli assenti ed i dissenzienti.
Art. 28
(Assemblea dei Soci Fondatori)
  1. Le Assemblee dei Soci Fondatori sono convocate in ogni tempo:
    • su iniziativa del Presidente dell'Associazione;

    • per delibera del Consiglio Direttivo;

    • su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri;

    • su domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Soci Fondatori
Art. 29
(Assemblea dei Soci Fondatori: scopi)
  1. Le Assemblee dei Soci Fondatori hanno lo scopo di:
    • modificare o interpretare le norme del presente Statuto;

    • determinare annualmente la misura della tassa di ammissione;

    • determinare la misura delle quote annuali a carico dei Soci;

    • deliberare su contributi straordinari a carico dei Soci;

    • esprimere pareri nel caso di spese fuori bilancio
Art. 30
(Assemblea dei Soci Fondatori: deliberazioni)
  1. Per la convocazione, la presidenza e la validità delle Assemblee dei Soci Fondatori valgono le norme del presente Statuto relative all'Assemblea Generale.
  2. Per le modifiche dello Statuto e per la deliberazione dei contributi straordinari è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Soci Fondatori in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione. In entrambi i casi occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
  3. Nell'ipotesi in cui anche in seconda convocazione non venga raggiunto il quorum previsto dal precedente comma, l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In tal caso le deliberazioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti avranno il carattere di proposta da sottoporre, per referendum, a tutti i Soci Fondatori. Esse diventano esecutive se viene raggiunta la maggioranza di almeno due terzi. Ciascun Socio Fondatore può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio Fondatore. Nessun Socio Fondatore può essere portatore di più di una delega.
Art. 31
(Presidente e Consiglio Direttivo)
  1. L'Associazione è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da otto Consiglieri. Il Presidente ed almeno quattro Consiglieri devono essere scelti tra i Soci Fondatori.
Art. 32
(Cariche sociali)
  1. Le cariche sociali durano per quattro anni e sono gratuite.
  2. L'elezione a tali cariche avviene in sede di Assemblea Generale a scrutinio segreto.
  3. Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti.
  4. In caso di parità di voti ha la precedenza il socio che vanta maggior anzianità di appartenenza all'Associazione, e, in caso di ulteriore parità, il Socio maggiore di età.
  5. Il voto dato ad un Socio, di cui sia stato indicato solo il cognome, viene considerato valido se, al momento, dell'Associazione non faccia parte altro Socio con lo stesso cognome.
  6. Possono essere presentate liste contenenti i nominativi di un Presidente e di otto Consiglieri candidati alle cariche sociali.
  7. L'elenco di tutti i candidati deve rimanere esposto nella sede sociale nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'elezione.
  8. Nel caso in cui venga presentata una sola lista di candidati alle cariche sociali, i partecipanti all'Assemblea, all'unanimità, possono proclamare eletti il Presidente e gli otto Consiglieri di tale lista.
  9. Nel corso dell'Assemblea prima si procederà all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, quindi del Collegio dei Revisori dei Conti, e, infine, dei Probiviri.
  10. Gli eletti ad una carica non potranno essere votati nelle votazioni successive: per cui il loro nominativo, se inserito nelle schede relative alle elezioni successive, sarà depennato senza che la scheda venga dichiarata nulla.
  11. Il Presidente dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione delle Cariche Sociali, deve darne immediata comunicazione per iscritto agli eletti.
  12. Entro il termine di tre giorni il Socio eletto può manifestare la sua rinuncia per iscritto al Presidente dell'Assemblea.
  13. In sua sostituzione subentra un Socio scelto per cooptazione dai rimanenti componenti il Consiglio.
Art. 33
(Decadenza dalle cariche e sostituzione)
  1. Il Socio eletto ad una carica, il quale, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio o Collegio di cui fa parte, viene dichiarato decaduto dalla carica.
  2. I componenti del Consiglio Direttivo o dei Collegi decaduti dalla carica o dimissionari vengono sostituiti da Soci, che ne abbiano titolo, scelti per cooptazione dai rimanenti componenti di detti organi, salvo quanto previsto nel successivo articolo 40.
Art. 34
(Consiglio direttivo: cariche e deliberazioni)
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Esso procede, nella sua prima riunione, alla nomina del Vice Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere.
  2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale.
Art. 35
(Consiglio direttivo: Poteri e compiti)
  1. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare ed amministrativa dell'Associazione, ne promuove lo sviluppo e ne regola il funzionamento.
  2. Al Consiglio Direttivo, pertanto, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta, salvo quanto, per legge o dal presente Statuto, è riservato all'Assemblea.
  3. Oltre alle attribuzioni conferite dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo:
    • emana norme regolamentari ed esecutive, obbligatorie per tutti i Soci, riguardo alla frequenza, all'uso e al funzionamento dei locali e dei servizi;

    • se necessario, nomina fra i Soci propri collaboratori e Commissioni;

    • promuove ed organizza tutte le manifestazioni dell'Associazione;

    • presenta i bilanci (consuntivo e preventivo) da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci;

    • propone le modifiche dello Statuto Sociale;

    • provvede all'assunzione del personale, determinandone la retribuzione;

    • procede ad acquisti e vendite chiedendo, per operazioni di straordinaria amministrazione non previste in bilancio, la preventiva autorizzazione all'Assemblea dei Soci Fondatori;

    • si prende cura del patrimonio sociale e provvede alla sua amministrazione.
  4. Per spese che superino l'importo di £. 5.000.000 (cinquemilioni) il Consiglio Direttivo deve chiedere appositi preventivi ad almeno due ditte.
Art. 36
(Presidente)
  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
  2. In particolare il Presidente:
    • presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e ne sottoscrive i verbali;

    • rappresenta l'Associazione in tutti gli affari;

    • effettua tutte le operazioni bancarie necessarie;

    • rappresenta l'Associazione innanzi a tutte le Autorità dello Stato con facoltà di proporre istanze, domande e transazioni;

    • nomina avvocati e procuratori legali.
  3. In caso di mancanza, assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 37
(Consigliere Segretario)
  1. Il Consigliere Segretario ha le seguenti mansioni: cura la corrispondenza ordinaria; cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, firmandoli insieme al Presidente; conserva gli atti dell'Associazione; firma, su incarico del Presidente, gli inviti per le sedute consiliari e le partecipazioni per gli avvenimenti agonistici e mondani; comunica agli interessati l'ammissione a Socio e il passaggio di categoria; cura la tenuta dell'albo dei Soci; vigila sulla manutenzione del materiale esistente nella sede sociale e ne è il consegnatario; provvede al governo del personale e sorveglia che i locali siano tenuti in perfetto stato di manutenzione, pulizia e decenza.
Art. 38
(Consigliere Tesoriere)
  1. Il Consigliere Tesoriere ha le seguenti mansioni: predispone i bilanci (consuntivo e preventivo) e li sottopone al Consiglio entro il primo mese di ogni anno sociale; predispone i mandati di pagamento; tiene la contabilità in appositi registri redatti sotto la sua personale responsabilità; riferisce mese per mese al Consiglio sulla esazione delle quote sociali, sui Soci morosi, sui pagamenti effettuati e sulle spese previste dal bilancio; relaziona sulle spese fatte, esibendo i relativi mandati controfirmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Art. 39
(Dimissioni del Presidente)
  1. Nel caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente, il quale rimane in carica sino alla scadenza del quadriennio sociale.
Art. 40
(Dimissioni dei Consiglieri)
  1. Nel caso di contemporanee dimissioni di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio s'intende decaduto dalla carica e deve essere convocata l'Assemblea generale straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio che rimane in carica sino alla scadenza del quadriennio sociale. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di un numero minore di componenti del Consiglio Direttivo, essi vengono, senza indugio, sostituiti da Soci, che ne abbiano titolo, scelti per cooptazione dai restanti Consiglieri.
  2. I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
  3. Gli Organi Sociali dimissionari o decaduti per termine del mandato restano in carica, per la normale amministrazione, sino al giorno in cui subentrano i nuovi eletti.
Art. 41
(Revisori dei Conti)
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea generale.
  2. Almeno due membri effettivi ed un supplente devono essere eletti tra i Soci Fondatori.
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni: i suoi membri sono rieleggibili.
  4. Il Collegio elegge nella sua prima riunione il Presidente fra i suoi membri.
  5. I Revisori dei Conti sono invitati - ed intervengono senza voto deliberativo - alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali vengono trattate questioni di carattere economico.
  6. Il Collegio si riunisce almeno ogni quadrimestre.
  7. Esso ha il compito di controllare la regolarità della gestione contabile, di vigilare sulle spese straordinarie, delle quali deve essere informato prima che siano sostenute, e, infine, di esplicare ogni altro controllo a esso demandato dal presente Statuto. In sede di Assemblea generale ordinaria il Collegio esprime, con relazione scritta, il proprio motivato parere sul bilancio consuntivo e su quello preventivo.
  8. I Revisori dei Conti possono esercitare il loro mandato sia collegialmente che singolarmente. Ove riscontrino irregolarità contabili devono riferirne al Consiglio Direttivo e, se del caso, all'Assemblea dei Soci Fondatori dopo averne richiesta la convocazione.
Art. 42
(Dimissioni dei Revisori dei Conti)
  1. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee di almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'intero Collegio s'intende decaduto dalla carica e il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Collegio, il quale rimane in carica sino alla scadenza del quadriennio sociale.
  2. Nel caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, questo viene sostituito da un Socio, che ne abbia titolo, scelto per cooptazione dai rimanenti componenti del Collegio stesso.
  3. Il membro così cooptato rimane in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
Art. 43
(Collegio dei Probiviri)
  1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo. Almeno due membri del Collegio devono essere Soci Fondatori. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Nella sua prima riunione il Collegio procede alla nomina del Presidente, il quale deve essere Socio Fondatore.
  2. Il Collegio dei Probiviri si riunisce quando attivato secondo le modalità previste dall'art. 22. La richiesta, depositata presso la segreteria dell'Associazione, viene trasmessa al Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Collegio ha il compito di istruire e decidere inappellabilmente, equamente e senza formalità di rito, sulle infrazioni di cui all'art. 22 del presente Statuto e sulle vertenze fra Soci o fra Soci ed il Consiglio Direttivo. Il Collegio commina le seguenti sanzioni disciplinari: deplorazione verbale, ammonizione scritta, sospensione sino a sei mesi, radiazione. Le deliberazioni del Collegio sono vincolanti e devono essere prese con la partecipazione di tutti i componenti. Tutte le deliberazioni, anche quelle che non prevedono l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, devono essere depositate presso la segreteria dell'Associazione, che ne dà comunicazione agli interessati.
Art. 44
(Dimissioni dei Probiviri)
  1. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, si applicano le norme previste nell'art. 42 del presente Statuto.
Art. 45
(Scioglimento dell'Associazione e liquidazione)
  1. Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, la quale provvede a nominare un comitato, composto da tre Soci Fondatori, per la liquidazione delle attività. Dopo il soddisfo delle passività sociali l'Assemblea dei Soci Fondatori viene convocata un'ultima volta per decidere sulla devoluzione dei beni residui.
  2. Per tutto quant'altro qui non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.